Vademecum sul versamento di contributi INPS volontari per integrare la pensione: requisiti, autorizzazioni, scadenze e procedure.
Per incrementare
l’importo della pensione i lavoratori possono versare contributi
INPS a proprio carico. Un’opportunità valida
per dipendenti o parasubordinati (collaborazioni coordinate e
continuative, contratti a progetto), autonomi (artigiani, commercianti,
professionisti in Gestione Separata, ecc.) e titolari di assegni di
invalidità. Possono essere coperti con la contribuzione volontaria i
periodi di inattività lavorativa come aspettativanon
retribuita o contratto part-time (orizzontale o
verticale) o in occasione di congedi performazione
o gravi e documentati motivi familiari, sciopero, interruzione del
rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, permessi
per allattamento.
Autorizzazione
Per versare i contributi volontari occorre
l’autorizzazione con questi requisiti:
·
almeno 5 anni di contributi (260 settimanali per i lavoratori
dipendenti e domestici; 60 mensili per gli autonomi; 465 giornalieri per i
lavoratori agricoli e 310 per le lavoratrici agricole);
·
almeno 3 anni di contribuzione nei 5 che precedono la presentazione
della domanda (tale requisito si perfeziona se sussistono 36 contributi mensili
per gli autonomi, 279 giornalieri per i lavoratori agricoli, 186 giornalieri
per le lavoratrici).
L’autorizzazione
è concessa dal primo sabato successivo alla data di presentazione
della domanda per i lavoratori dipendenti, dal primo giorno del mese in
cui è stata presentata la domanda nel caso di autonomi.
Domanda
I lavoratori
presentano domanda di prosecuzione volontaria all’INPS tramite
modello COD. SC05 Mod. 010/M/02 in cui si indica anche la gestione
assicurativa di destinazione dei versamenti volontari (FPLD, Evidenza
contabile separata, Fondo speciale, Artigiani, Elettrici, Volo, Commercianti,
Telefonici, Ferrovieri, CD/MC, Autoferrotramv, Gestione separata parasubordinati,
ex INPDAI). La domanda può essere inoltrata attraverso uno dei seguenti canali:
·
web-servizi telematici accessibili dal cittadino tramite PIN dal sito www.inps.it;
·
contact center dallo 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da mobile a pagamento
secondo tariffa del proprio gestore;
·
patronati e intermediari INPS tramite servizi telematici da loro offerti.
Modalità di versamento
Dopo aver ricevuto
l’autorizzazione il lavoratore può versare i contributi entro precise scadenze
(gennaio-marzo: 30 giugno; aprile – giugno: 30 settembre; luglio – settembre:
31 dicembre; ottobre – dicembre: 31 marzo) con queste modalità:
·
bollettino MAV in una qualsiasi banca senza commissioni e stampato dal sito INPS
(www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari);
·
carta di credito sul sito INPS o chiamando il contact center ai numeri di cui sopra.
Importi
Le regole per
il calcolo dell’onere contributivo sono diverse a seconda del soggetto
assicurato: per i dipendenti l’importo dovuto è settimanale e si calcola sulla
base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria, mentre per gli
autonomi (artigiani e commercianti) è mensile e determinato sulla media
dei redditi da impresa denunciati ai fini IRPEF nei 36 mesi di contribuzione
precedenti la domanda. Per i coltivatori diretti l’importo è settimanale
calcolato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro.
Casi particolari
Cosa succede se si
pagano in ritardo i contributi volontari? In questo caso
l’INPS provvede a restituire la somma versata senza interessi e non accredita i
contributi. Tuttavia il lavoratore può sempre chiedere che l’importo pagato sia
usato per coprire il trimestre successivo. Se viene versata una somma inferiore
a quella dovuta, il periodo coperto viene ridotto in misura proporzionale al
versamento effettuato. Se la cifra versata è superiore, l’eccedenza viene
restituita.
Deducibilità contributi volontari
Chi effettua i
versamenti volontari può fruire delle deduzione fiscali nel
modello 730/2015. Nel Quadro E, al Rigo E21 – “Contributi
previdenziali e assistenziali” va indicato l’importo dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati, compresi quelli
per ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto anni di laurea (a
fini pensionistici e/o di buonuscita) e prosecuzione volontaria. La deduzione
spetta anche se per oneri sostenuti per familiari a carico