LA VOCE DEI PRECARI

Associazione Istruzione Unita Scuola

venerdì 17 giugno 2016

Disoccupazione, sussidio fino a 8mila euro di reddito


Lo stato di disoccupazione rimane tale anche a fronte di redditi minimi: le soglie per dipendenti ed autonomi e i dettagli del nuovo decreto approvato dal CdM.

Un nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sancisce che lo stato di disoccupazione è compatibile con alcune tipologie di reddito da lavoro, purché esse siano esigue.

Nello specifico si permane nello stato di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, nello svolgimento di rapporti di lavoro subordinato non superi la soglia degli 8 mila euro, che scende a 4.800 nel caso di lavoro autonomo.


Questo è quanto emerge dal decreto legislativo che tenta di correggere alcuni passaggi del Jobs Act e in particolare quelli per l’accesso ai nuovi ammortizzatore sociali come il NASPI, ASDI e il DIS-COLL introdotti proprio in attuazione del Jobs Act.

Chi fruisce di tali ammortizzatori potrà quindi continuare a farlo, purché non si superino le predette soglie di reddito. Inoltre il lavoratore si potrà iscrivere al Portale Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro che sarà realizzato in seno alla nuova ANPAL e, quindi, stipulare il patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego.

Ad ogni modo, per accertare lo stato di disoccupazione e accedere alle misure di ammortizzazione sociale, il lavoratore dovrà produrre domanda telematica presso il Portale Nazionale delle Politiche del Lavoro che dovrà essere costituito dall’ANPAL e, contestualmente, dovrà fornire la propria disponibilità a svolgere una attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro d’impiego.


Oltre al chiarimento sullo stato di disoccupazione il decreto appena approvato aggiorna le funzioni attribuite all’ANPAL, aggiungendo la competenza per il coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale.

giovedì 9 giugno 2016

Riforma Terzo Settore, Ecco il nuovo servizio civile universale



Tra le novità la definizione dello status giuridico dei giovani ammessi e la possibilità di riconoscimento dell'esperienza a fini lavorativi. Il servizio civile avrà una durata non inferiore a otto mesi.



L'approvazione definitiva da parte del Parlamento del disegno di legge delega sul Terzo Settore reca l'introduzione del cd. servizio civile universale. Si tratta di una novità che interesserà i giovani tra i 18 e i 28 anni i quali potranno partecipare ad iniziative finalizzate alla difesa non armata rivolte a promuovere, ad esempio, attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura dell’innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli.

I giovani, e questa è una delle novità principali, potranno prestarlo sia presso enti territoriali sia presso enti pubblici ma anche presso qualsiasi ente o organizzazione privata senza scopo di lucro (si pensi in particolare ad onlus o associazioni che si dedicano all'assistenza di disabili, anziani, indigenti, minori o comunque soggetti in condizione di fragilità economica o sociale). Con possibilità, peraltro, di essere svolto anche al di fuori del territorio italiano. Gli enti terzi presso i quali i giovani potranno essere impegnati dovranno essere tuttavia accreditati preventivamente dallo Stato. Si aderirà attraverso un bando pubblico che fisserà il contingente numerico con un meccanismo di programmazione, di norma triennale, al quale potranno partecipare anche cittadini dell’Unione europea e soggetti ad essi equiparati ovvero stranieri regolarmente soggiornanti o partecipanti ad un programma di volontariato.
I giovani impiegati nel servizio civile universale avranno, inoltre, uno status giuridico ad hoc con particolari benefit sul trattamento retributivo (le somme erogate non saranno sottoposte ad alcun prelievo fiscale)  fermo restando che il rapporto di servizio non potrà essere assimilato ad un rapporto di lavoro normale. La durata del servizio civile sarà ricompresa tra un minimo di otto mesi ed un massimo di un anno e dovrà essere svolta in modo tale da contemperare le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Ad esempio tramite lo svolgimento del servizio civile si potranno riconoscere dei crediti formativi utili ai fini del percorso universitario e/o lavorativo.  


Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/economia/riforma-terzo-settore-ecco-il-nuovo-servizio-civile-universale-87687687#ixzz4B6CpuNZY




venerdì 18 marzo 2016

Contributi INPS volontari: guida in pillole

Vademecum sul versamento di contributi INPS volontari per integrare la pensione: requisiti, autorizzazioni, scadenze e procedure.

Per incrementare l’importo della pensione i lavoratori possono versare contributi INPS a proprio carico. Un’opportunità valida per dipendenti o parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative, contratti a progetto), autonomi (artigiani, commercianti, professionisti in Gestione Separata, ecc.) e titolari di assegni di invalidità. Possono essere coperti con la contribuzione volontaria i periodi di inattività lavorativa come aspettativanon retribuita o contratto part-time (orizzontale o verticale) o in occasione di congedi performazione o gravi e documentati motivi familiari, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, permessi per allattamento.

https://eu-gmtdmp.gd1.mookie1.com/tagr/v1/imp?acid=8&inst=EU&tagid=1757764522&src.rand=170103372&src.platformID=DFA&src.campaignID=8343927&src.placementID=112720273
Autorizzazione
Per versare i contributi volontari occorre l’autorizzazione con questi requisiti:
·         almeno 5 anni di contributi (260 settimanali per i lavoratori dipendenti e domestici; 60 mensili per gli autonomi; 465 giornalieri per i lavoratori agricoli e 310 per le lavoratrici agricole);
·         almeno 3 anni di contribuzione nei 5 che precedono la presentazione della domanda (tale requisito si perfeziona se sussistono 36 contributi mensili per gli autonomi, 279 giornalieri per i lavoratori agricoli, 186 giornalieri per le lavoratrici).
L’autorizzazione è concessa dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti, dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda nel caso di autonomi.
Domanda
I lavoratori presentano domanda di prosecuzione volontaria all’INPS tramite modello COD. SC05 Mod. 010/M/02 in cui si indica anche la gestione assicurativa di destinazione dei versamenti volontari (FPLD, Evidenza contabile separata, Fondo speciale, Artigiani, Elettrici, Volo, Commercianti, Telefonici, Ferrovieri, CD/MC, Autoferrotramv, Gestione separata parasubordinati, ex INPDAI). La domanda può essere inoltrata attraverso uno dei seguenti canali:
·         web-servizi telematici accessibili dal cittadino tramite PIN dal sito www.inps.it;
·         contact center dallo 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da mobile a pagamento secondo tariffa del proprio gestore;
·         patronati e intermediari INPS tramite servizi telematici da loro offerti.
Modalità di versamento
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione il lavoratore può versare i contributi entro precise scadenze (gennaio-marzo: 30 giugno; aprile – giugno: 30 settembre; luglio – settembre: 31 dicembre; ottobre – dicembre: 31 marzo) con queste modalità:
·         bollettino MAV in una qualsiasi banca senza commissioni e stampato dal sito INPS (www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari);
·         carta di credito sul sito INPS o chiamando il contact center ai numeri di cui sopra.
Importi
Le regole per il calcolo dell’onere contributivo sono diverse a seconda del soggetto assicurato: per i dipendenti l’importo dovuto è settimanale e si calcola sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria, mentre per gli autonomi (artigiani e commercianti) è mensile e determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini IRPEF nei 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda. Per i coltivatori diretti l’importo è settimanale calcolato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro.
Casi particolari
Cosa succede se si pagano in ritardo i contributi volontari? In questo caso l’INPS provvede a restituire la somma versata senza interessi e non accredita i contributi. Tuttavia il lavoratore può sempre chiedere che l’importo pagato sia usato per coprire il trimestre successivo. Se viene versata una somma inferiore a quella dovuta, il periodo coperto viene ridotto in misura proporzionale al versamento effettuato. Se la cifra versata è superiore, l’eccedenza viene restituita.
Deducibilità contributi volontari
Chi effettua i versamenti volontari può fruire delle deduzione fiscali nel modello 730/2015. Nel Quadro E, al Rigo E21 – “Contributi previdenziali e assistenziali” va indicato l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati, compresi quelli per ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto anni di laurea (a fini pensionistici e/o di buonuscita) e prosecuzione volontaria. La deduzione spetta anche se per oneri sostenuti per familiari a carico

lunedì 14 marzo 2016

Ammortizzatori sociali, domanda ASDI in scadenza



Domande ASDI, il trattamento di disoccupazione erogato dopo il termine NASpI: focus su modalità e tempi di accesso all'ammortizzatore sociale.

Con la Circolare n. 47/2016 l’INPS ha fornito precisazioni in tema di ASDI, l’Assegno di Disoccupazione istituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. I lavoratori dipendenti che abbiano esaurito la NASPI entro il 3 Marzo dovranno inoltra la domanda per l’ASDI entro il 2 Aprile.


 

In particolare, l’Istituto fornisce indicazioni in merito alle modalità e tempi di presentazione delle domande di riconoscimento ASDI. Per lo scopo, sono stati messi a disposizione tre canali:

  • Web, se in possesso del PIN INPS dispositivo, seguendo il percorso: Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI;
  • Patronati;
  • Contact Center Integrato INPS-INAIL, al numero gratuito 803 164 o al numero 06 164 164 a pagamento da cellulare.
    Viene inoltre ricordato che il nuovo strumento di sostegno al reddito, introdotto con il Jobs Act, è destinato a coloro che già hanno beneficiato della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) che ne abbiano fruito per l’intera sua durata fino al 31 dicembre 2015, privi di occupazione e in condizione economica di bisogno.
    Per l’erogazione dell’ASDI è richiesto di aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dai competenti servizi per l’impiego, il cui contenuto è descritto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
    Fonte: INPS.

martedì 9 febbraio 2016

Stipendi non pagati: tutele e diritti dei lavoratori


Retribuzioni dei lavoratori dipendenti: tutele e iter per recuperare salari, contributi e crediti vari dovuti dal datore di lavoro moroso che non versa gli stipendi.
Stipendio non versato? Si può procedere con messa in mora, ispezione, ingiunzione, causa. Ricevere una busta paga senza irregolarità è infatti un diritto dei lavoratori: se i datori di lavoro non versano contestualmente lo stipendio (o lo fanno con troppo ritardo, in arretrato sistematico con il pagamento delle retribuzioni spettanti), i dipendenti possono appellarsi ad alcune forme di tutela, stabilite dalla legge per garantire il recupero dei crediti dovuti.  Il lavoratore (non dirigente) alle dipendenze di un datore di lavoro moroso può vantare il proprio credito fino a cinque anni dopo la fine del rapporto di lavoro prima che cada in prescrizione.
Vediamo dunque come difendersi da situazioni di abuso, seguendo alcuni fondamentali passi.
Firma busta paga
Per prima cosa, se ci si accorge che non vi è stato alcun accreditamento dello stipendio è necessario non firmare la busta pagaper quietanza”, siglando semplicemente il documento “per ricevuta e presa visione”: in questo modo si ottiene una valida prova scritta del proprio credito.
Messa in mora
Il datore di lavoro può essere messo in mora senza l’ausilio di un avvocato, come stabilisce il Codice Civile (art. 1219), fatta eccezione per i seguenti casi:
  • il debito deriva da fatto illecito;
  • il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
  • è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il debitore è deceduto prima della scadenza «gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dalla intimazione o dalla richiesta».
    Conciliazione
    Se la situazione non si sblocca, il lavoratore può interpellare gratuitamente la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente chiedendo l’avvio di una:
  • Conciliazione facoltativa: presentazione di una richiesta scritta di convocazione della Commissione di Conciliazione che fisserà un’udienza in cui le parti potranno trovare un accordo.
  • Conciliazione monocratica: in caso di fallito tentativo di accordo gli Ispettori del Lavoro avvieranno una verifica presso la sede del datore di lavoro relativa al rispetto della normativa lavoristica e al versamento dei contributi.
    Decreto ingiuntivo
    A questo punto, si si ha una certificazione del credito il lavoratore può procedere con un decreto ingiuntivo (procedimento breve che permette di ottenere dal tribunale un ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, che potrà scegliere se saldare il debito o meno entro 40 giorni dalla notifica).
    Causa ordinaria
    In assenza di certificazioni del credito, invece, il dipendente può procedere con l’avvio di una causa ordinaria: in assenza di contratto di lavoro o lettera di assunzione, per dimostrare con prove scritte gli arretrati potrà avvalersi di buste paga o altri documenti che provino l’esistenza del rapporto di lavoro (anche il CUD) oppure, in extrema ratio, delle prove testimoniali.
    Dimissioni senza preavviso
    Il lavoratore che non ottiene lo stipendio è legittimato a dimettersi senza preavviso, inviando comunicazione e indicando il mancato pagamento del salario come motivo delle dimissioni per giusta causa: in questo modo potrà beneficiare del sussidio di disoccupazione, come specificato dall’INPS nella Circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 (oggi è il contributo ASPI).
    Esecuzione forzata e fallimento
    Se il datore di lavoro non ottempera al pagamento degli stipendi arretrati, anche se costretto dall’esito di una causa o da un decreto ingiuntivo, il lavoratore potrà procedere con:
  • Esecuzione forzata nei confronti dei beni posseduti dal datore di lavoro (conti correnti bancari, immobili, automobili o altro).
  • Dichiarazione di fallimento: il Fondo di garanzia dell’INPS rimborserà gli ultimi tre stipendi e il TFR maturato, mentre per i crediti restanti il lavoratore dovrà insinuarsi al passivo del fallimento.
    Per approfondimenti:

domenica 10 gennaio 2016

Fine corsa per Renzi che lascia l’Italia tale e quale l’aveva trovata



La verità è che non è riuscito a suscitare un sentimento forte attorno ad una idea altrettanto forte. Quella che avevano alcuni dei governi del passato.


E’ tempo di bilanci per Matteo Renzi. Non perché è finito un anno e ne è cominciato un altro. E’ tempo di bilanci perché la sua esperienza volge al termine e difficilmente potrà aggiungere qualcosa a ciò che ha fatto o non fatto.
Le varie congiunture propizie che dovevano fungere da propellente alla sua azione riformatrice si sono esaurite. La immissione di liquidità della BCE ha portato qualche beneficio soprattutto alle banche. Ma non ha fatto decollare la ripresa che ci si attendeva. Gli indicatori ai quali si guarda spasmodicamente, posti di lavoro, crescita del PIL, fiducia, sono e vengono letti in maniera contraddittoria da troppo tempo. E discutere continuamente se l’Italia va meglio o peggio è, di per se, conferma che la crisi non passa.
Perfino il “trofeo” delle riforme costituzionali e della nuova legge elettorale, che i frettolosi incensatori avevano indicato come segno indiscutibile del trionfo dell’ex sindaco di Firenze minaccia di trasformarsi nel più formidabile dei boomerang. Per le riforme costituzionali ci sarà un referendum che diventerà piuttosto un voto su Renzi. E con l’aria che tira…. La legge elettorale, lasciata come è, con il premio di maggioranza alla lista, da guinzaglio in mano a Renzi per tenere sotto controllo i riottosi, è ormai il suo spauracchio: i sondaggi sono da fare paura, perché Grillo ora sembra incalzare se non, addirittura, sorpassare. E se il centrodestra dovesse unirsi…..
Modificare l’Italicum, dunque, concedendo il premio di coalizione e gli apparentamenti? Peggio che andare di notte. Come capo di una coalizione necessariamente rissosa, l’appeal non sarebbe lontanamente equiparabile a quello del rottamatore, l’uomo che sfascia tutto e “asfalta” tutti, che è stata fino ad oggi, l’arma vincente.
Renzi potrebbe andare a casa. Con un pugno di mosche. Perché l’Italia è la solita del 2013. Divisa per tre aree equivalenti e con un centrodestra che, politicamente e organizzativamente inesistente, potrebbe ancora vincere, in coalizione o in una sola lista.
Le ragioni del fallimento che gli vengono rinfacciate sono ora le stesse che venivano indicate come alla base del suo successo.
La verità è che non è riuscito a suscitare un sentimento forte attorno ad una idea altrettanto forte.
Quella che avevano alcuni dei governi del passato: ricostruzione, difesa della libertà e Occidente (i governi centristi degli anni ‘50); riforme vere e incisive (i governi di centrosinistra degli anni ’60); stato liberale (Berlusconi, che purtroppo lo ha evocato soltanto, senza realizzarlo).
Renzi si è limitato al canovaccio tutt’altro che nuovo del “via i vecchi, dentro i nuovi”, senza nemmeno tenere fede all’impegno: si vada nelle province della penisola, e ci si accorgerà di quanto il suo carro sia affollato di vecchie cariatidi aduse a voltare la giubba ad ogni soffio di vento. La conseguenza è che siamo punto e a capo. Come, del resto, avevamo visto e previsto tutte le volte che l’ex presidente Napolitano invece di registrare il significato del voto degli elettori lo aveva annullato insediando governi senza legittimazione popolare. I problemi, avevamo scritto, si ripresenteranno aggravati; e questo sarà ancora peggio del disprezzo della nostra Costituzione palesemente oltraggiata.

E’andata proprio così, purtroppo.