LA VOCE DEI PRECARI

Associazione Istruzione Unita Scuola

mercoledì 20 aprile 2011

Precari non abilitati, in realtà abilitati

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Che l’Italia fosse il Paese delle contraddizioni e paradossi è probabilmente risaputo, ma c’è una categoria di lavoratori che probabilmente detiene il record assoluto di incongruenze e stranezze.
Stiamo parlando dei cosiddetti “docenti precari non abilitati di III fascia”, etichetta che ha portato il Governo Italiano ad una serie impressionante di abusi ed ingiustizie perpetrate per anni sistematicamente nei loro confronti.

Ma come vuole la migliore tradizione italiana, le incongruenze incominciano già dall’inizio, ossia dal nome, perché questi docenti non solo sono da ritenersi idonei e formati, ma addirittura
*ABILITATI A TUTTI GLI EFFETTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE*!

Sono infatti abilitati all’insegnamento tutti i Diplomati di Istituto e Scuola Magistrale entro il 2002. Ciò è ribadito chiaramente dal Decreto interministeriale 10 Marzo 1997, dal il Decreto Legge 297/1994, dal DPR323/1998 e un’infinità di altri decreti, leggi, circolari e note ministeriali.
Ai sensi della Direttiva Europea 36/05 è abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno tre anni di esperienza lavorativa alle spalle. Premesso che il Decreto Ministeriale56/09 che ha istituito l’ultima riapertura delle graduatorie di Circolo e d’Istituto, nelle quali questi docenti sono inseriti, ribadisce chiaramente la validità all’insegnamento dei titoli in possesso di questi soggetti. Se ne deduce quindi pacificamente l’applicabilità di tale principio a tutti quegli insegnanti in possesso dei titoli di cui al DM 56/09 purché essi abbiano nel loro bagaglio professionale almeno tre anni di insegnamento.
Sono però altresì da considerarsi abilitati all’insegnamento anche tutti quei soggetti che seppur non in possesso ne di un diploma di Istituto Magistrale e nemmeno di un esperienza triennale di insegnamento, possanocomunque vantare il possesso di titoli conformi all’art. 2 del Decreto Ministeriale 56/09 che come citato pocanzi ha determinato il periodico riaggiornarsi delle Graduatorie d’Istituto.Ai sensi del Decreto Ministeriale27/2007
http://sites.google.com/site/midanazionale/riferimenti-normativi/elenco-decreti-leggi-art-costituzionali/d-m-n-27-del-15-marzo-2007 ha fissato i criteri di accesso alle graduatorie ad Esaurimento, ossia degli abilitati, *costituisce* *infatti TITOLO ABILITANTE* *di accesso alla graduatoria* “*il superamento di un esame […] anche ai soli fini di idoneità*”. *Detto in altre parole, chiunque sia in possesso di un qualsiasi titolo di studio considerato valido all’insegnamento è da considerarsi abilitato all’accesso alle graduatorie degli abilitati!* che

Per chi ancora avesse qualche dubbio in proposito, si fa sapere che in molti dei contratti sottoscritti dai “precari non abilitati” (giova a questo punto ricordare che non abilitati è il nome, perché di fatto come dimostratopocanzi essi sono tutti abilitati e idonei) e l’amministrazione scolastica che li ha assunti è riportato chiaramente che essi sono stati assunti in quanto soggetti idonei e che l’inidoneità allo svolgimento della professione è causa di risoluzione del contratto.
Non bastasse, si fa sapere che sono centinaia i certificati di idoneità rilasciati dai presidi ai “precari non abilitati” che ne hanno fatto richiesta ai fini della partecipazione del ricorso promosso da Adida avversoil Decreto sulla Formazione dei Docenti. In tali documenti i dirigenti, portavoce e rappresentanti del Ministro hanno certificato che il soggetto a cui è stato rilasciato tale certificato “*E’ ritenuto idoneo allo svolgimento della professione docente* […] *in quanto in possesso di titoli e diplomi conseguiti dopo un iter di studi tramite esame finale che ne certificano tale idoneità e formazione*.”

Detto in altre parole sono da considerarsi non solo idonei, ma pienamente abilitati all’insegnamento non solo i vincitori di concorso e i precari abilitatisi attraverso corsi ordinari e riservati, ma qualsiasi soggetto inpossesso di una formale idoneità alla professione.

A partire dal 2007, inoltre tutti questi docenti “non abilitati”* (solo di nome però) *ma idonei e quindi abilitati avrebbero dovuto poter beneficiare, insieme ai diplomatidi Scuola e Istituto Magistrale dell’accesso alle Graduatorie ad Esaurimento degli abilitati e quindi agli incarichi di ruolo*.
Ma così non è stato e a distanza di quattro anni, ancora si parla di precari non abilitati, categoria di docenti che di fatto non esiste, perché SONO TUTTI ABILITATI, si riserva a 40.000 precari con pluriennale esperienza un trattamento loro non consono e cosa ancora peggiore, con l’emanazione del Decreto sulla Formazione Iniziale dei Docenti, si obbligano tali soggetti a seguire un vero percorso a ostacoli al fine di conseguire un’abilitazione che di fatto già dovrebbero avere ma che implicitamente viene disconosciuta!
Questo decreto però non si limita a questo, ma va oltre. All’art. 15 comma 3 viene infatti ribadito che SOLO I TITOLI di cui al comma 1 manterranno la validità per l’inserimento nella III fascia delle graduatorie d’Istituto, quelle dei non abilitati per intenderci, invalidando quindi buona parte delle lauree e diplomi di tutti quei soggetti non inclusi in tale definizione.
Nessuno però può considerarsi del tutto al riparo dai devastanti effetti di questo decreto. Lo stesso articolo, intitolato “Misure transitorie e finali” lascia intendere che le disposizioni contenute nello stesso saranno temporanee. Questo vuol dire che in qualsiasi momento il Ministero potrebbe sancire la fine del periodo transitorio e di fatto fare tabula rasa di oltre 40.000 lavoratori e 300.000 possessori di lauree e diplomi che verrebbero definitivamente invalidate!
ADIDA (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare)

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